Scarichi in fognatura – Approfondimenti e FAQ
L’art. 124 c.2 del D. Lgs. 152/06 prevede che “ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.”
In alternativa, per poter rilasciare due autorizzazioni distinte a due ditte, è necessario realizzare su ciascuna linea un sifone “Firenze” poco prima della confluenza nel pozzetto comune e dell’allaccio alla pubblica fognatura.
Disposizioni particolari per le superfici scolanti a ridotto impatto ambientale
L’art. 13 del R.R. 4/2006 prevede per le attività contemplate all’art. 3 comma 1 lett. a) e b) che la domanda di autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio possa contenere la motivata richiesta di non essere assoggettati alle disposizioni dello stesso R.R. 4/2006, che disciplinano la separazione ed il trattamento delle stesse acque, dichiarando che dallo svolgimento delle attività medesime non possano derivare pericoli di contaminazione delle relative superfici scolanti di natura tale da provocare l’inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio.
La relazione da allegare alla domanda di autorizzazione deve contenere le informazioni di cui all’articolo 9, comma 5 dello stesso R.R., nonché la dettagliata descrizione degli eventuali apprestamenti e accorgimenti operativi predisposti o che si intendono predisporre per evitare i pericoli di contaminazione.
Si tenga presente che la Ditta può avvalersi dell’art. 13 del R.R. 4/2006 solo se risultano verificate tutte le seguenti condizioni:
- le acque meteoriche dovranno essere smaltite in pubblica fognatura bianca, corpo idrico superficiale o su suolo/strati superficiali del sottosuolo;
- l’art. 13 deve essere applicato a tutti i piazzali esterni e non solo ad una parte di essi;
- i piazzali devono essere adibiti esclusivamente al transito e deve essere garantita la campionabilità delle acque meteoriche decadenti dai piazzali separatamente rispetto alle acque pluviali delle coperture.
L’Autorità competente, da individuarsi in funzione del recapito previsto per le acque di prima pioggia ex art. 13, in tal senso l’Ufficio d’Ambito o la Provincia di Brescia, in caso di accoglimento della domanda, rilascia l’autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio senza prescriverne la separazione e il trattamento.
L’autorizzazione può comunque prevedere prescrizioni, anche con riferimento agli apprestamenti e agli accorgimenti operativi dichiarati e alla verifica dell’assenza di contaminazioni delle acque di prima pioggia riferibili alle attività svolte (per es. un pozzetto di campionamento delle acque di prima pioggia ex art.13).
- Che cos’è il codice contratto?
È un codice numerico che identifica in modo univoco il contratto con il Gestore.
È indispensabile che l’utente sia in possesso del suo codice per poter effettuare qualsiasi pratica contrattuale e per poter avere informazioni specifiche sulla sua situazione.
È sempre indicato in bolletta in alto a destra. - Che documenti devo presentare per aprire un contratto o effettuare una variazione del contratto?
I documenti necessari per l’apertura contrattuale sono l’autorizzazione allo scarico. In caso di variazione contrattuale, invece, sarà necessario presentare la documentazione pertinente, ad esempio l’atto di voltura. - Come posso aprire un contratto?
Il contratto è attivabile con il Gestore di riferimento in base al Comune in cui si trova lo scarico (https://www.acquebresciane.it/faq e https://www.a2acicloidrico.it/it/territori/comuni) e può essere attivato soltanto a seguito del rilascio dell’autorizzazione allo scarico da parte degli Enti competenti. - Sono obbligato a firmare il contratto con il Gestore?
Sì, l’utente che voglia iniziare a scaricare le acque reflue industriali come da autorizzazione allo scarico rilasciata dagli enti competenti ha l’obbligo di sottoscrivere il contratto con il proprio Gestore. Il contratto è un documento redatto dall’Ufficio d’Ambito di Brescia che non sostituisce in alcun modo l’autorizzazione allo scarico fornita dall’autorità competente, ma si rende necessario al fine di formalizzare l’attività di scarico industriale con il Gestore. - Quali nuovi obblighi introduce il contratto?
Il contratto di scarico industriale non introduce obblighi nuovi, bensì formalizza soltanto il rapporto tra utente e Gestore.
Gli obblighi dell’utente rimangono invariati e sono normati dai provvedimenti autorizzativi quali il Regolamento per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia e s.m.i., nonché tutti gli atti emessi dall’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente e dall’Ente di Governo dell’Ambito della Provincia di Brescia. - Come posso cessare il contratto?
Il contratto può essere cessato presentando apposita autocertificazione con richiesta di recesso in conformità alla normativa sulle dichiarazioni sostitutive (DPR 445/2000) ed inoltrando al proprio Gestore l’istanza di revoca dell’Autorizzazione presentata all’Ente autorizzante. Fino a tale data continueranno ad essere addebitati i costi dei servizi. - Come posso fare la voltura del contratto?
La richiesta di voltura può essere presentata al Gestore soltanto dall’utente subentrante che sia in possesso della voltura dell’atto autorizzativo dello scarico industriale.
All’utente subentrato verrà emessa la bolletta di cessazione contrattuale fino alla data di voltura dell’atto e non saranno previsti ricalcoli retroattivi. - Qual è l’effettiva decorrenza del contratto?
Il contratto di scarico avrà decorrenza dalla data di emissione dell’autorizzazione allo scarico da parte dell’Ente autorizzante.
- Che cos’è la tariffa scarichi industriali?
In linea generale la tariffa degli scarichi industriali è trinomia ed è composta da quota fissa (Qf), quota capacità (Qc) e quota variabile fognatura e depurazione (Qv).
La quota fissa è determinata sulla base del volume scaricato nell’anno precedente, mentre la quota capacità è relativa ai costi generali del servizio di depurazione ed è calcolata in funzione del volume annuo autorizzato.
La quota variabile è un costo commisurato alla qualità ed al volume del refluo effettivamente scaricato e si divide in quota variabile fognatura e quota variabile depurazione. - Come funziona la tariffa se il mio scarico è solo di prima pioggia o dilavamento?
Per il biennio 2026-2027 è stata introdotta in via sperimentale una tariffa unica e omnicomprensiva di quota fissa, quota capacità e quota variabile espressa in €/m2 (€/superficie scolante individuata in fase di autorizzazione allo scarico), determinata sulla base dei ricavi ottenuti dai gestori con la precedente tariffa negli ultimi 3 anni. Di seguito le tariffe in vigore per i singoli Gestori:

- Come funziona la fatturazione?
I Gestori operanti sul territorio provinciale provvedono all’emissione delle bollette in ottemperanza all’art. 38 della delibera RQSII 655/15 e s.m.i. che definisce il numero minimo di bollette nell’anno. Le bollette possono essere di acconto (volume stimato) o di conguaglio (volume effettivo). Nelle bollette di conguaglio vengono sempre detratti i corrispettivi relativi ai volumi precedentemente addebitati in acconto.
Il volume per la determinazione delle bollette di acconto viene stimato sulla base del volume effettivamente scaricato dell’anno precedente. - Come funziona l’autodenuncia?
Dall’anno 2026 l’autodenuncia lascerà il posto all’autolettura pertanto sarà reso disponibile il nuovo modulo di autolettura con le relative modalità di comunicazione. L’autolettura dovrà essere effettuata solo sul misuratore di portata installato dal Gestore ove previsto dal contratto. - Come funziona il deposito cauzionale?
Sono in corso le attività per definire importi e modalità di addebito dell’eventuale deposito cauzionale.
- Che differenza c’è tra misuratore di portata di processo e misuratore di portata di scarico?
Il misuratore di portata di processo è posto a valle del singolo processo produttivo (parte alta dell’immagine), ed è installato dall’utente industriale, mentre il misuratore di portata di scarico è posto sul punto di scarico finale a valle della confluenza con eventuali altre tipologie di reflui scaricati in fognatura (parte inferiore dell’immagine) e viene installato dal gestore se previsto dal contratto.

- Se il mio attuale misuratore di portata di processo è guasto, lo devo sostituire in autonomia?
Se il misuratore di portata di processo di tua proprietà è guasto e vuoi continuare a tenere sotto controllo i volumi, puoi decidere di cambiarlo in autonomia. Lo stesso non è più necessario ai fini tariffari. - Sono obbligato a installare un misuratore di portata allo scarico?
Se non si è in possesso di un misuratore di portata allo scarico, soltanto nel caso in cui il volume scaricato sia diverso dal volume prelevato dall’acquedotto per effetto di punti di attingimento privati (pozzi) o per effetto di processi produttivi che diminuiscono o aumentano la quantità di refluo scaricato,sarà necessario richiedere l’installazione di un misuratore di portata allo scarico idoneo ai sensi della delibera ARERA 665/2017.
In tal caso occorrerà quindi prendere contatti con il proprio Gestore per la posa di un misuratore di portata allo scarico. I costi per i lavori di installazione e la successiva cura e buona conservazione dello stesso sono a carico dell’utente. - Quali sono le fasi per la posa del misuratore?
Le fasi sono le seguenti:
1. CONTATTO UTENTE: invio pec a utente con indicazione della data e dell’ora del sopralluogo tecnico con richiesta di conferma della disponibilità;
2. SOPRALLUOGO PRELIMINARE: il sopralluogo preliminare deve essere effettuato entro 30 giorni dall’invio della pec ed è finalizzato a:
a. verificare che l’utenza rientri tra le casistiche per le quali è prevista l’installazione del misuratore (su richiesta della ditta oppure se il volume scaricato è diverso dal volume prelevato dall’acquedotto, per effetto dell’esistenza di punti di attingimento privati o per effetto di processi produttivi che diminuiscono o aumentano le quantità di refluo scaricate)
b. verificare la fattibilità tecnica dell’intervento (individuazione dell’area in cui verrà installato il misuratore, possibilità di effettuare collegamenti alla rete elettrica…)
c. Scelta del DN;
3. INVIO DOCUMENTO TECNICO entro 15 giorni dal sopralluogo preliminare e conterrà:
a. le specifiche tecniche e gli elaborati grafici relativi alla realizzazione delle opere propedeutiche all’installazione del misuratore
b. il preventivo di spesa relativo all’installazione e alla fornitura del misuratore
c. le modalità e le tempistiche di pagamento del preventivo, fissate in 30 giorni dalla trasmissione del documento tecnico
d. le tempistiche richieste per la realizzazione delle opere propedeutiche all’installazione del misuratore (90 giorni dall’invio del documento tecnico)
e. la richiesta di comunicazione di fine lavori;
4. SOPRALLUOGO TECNICO effettuato entro 15 giorni dall’invio della comunicazione di fine lavori, finalizzato a verificare la corretta esecuzione delle opere;
5. ESITO DEL SOPRALLUOGO TECNICO
OPZIONE 1 ESITO POSITIVO: qualora le opere risultino eseguite correttamente, il Gestore provvederà all’installazione del misuratore di portata sullo scarico entro 30 giorni dall’effettuazione del sopralluogo tecnico;
OPZIONE 2 ESITO NEGATIVO: qualora le opere risultino incomplete o non conformi, il Gestore comunicherà all’utente gli interventi ancora necessari e le relative tempistiche di esecuzione, determinate in funzione delle specifiche condizioni riscontrate.
La comunicazione conterrà:
1. il termine previsto per l’ultimazione delle opere mancanti;
2. la richiesta di trasmissione della comunicazione di ultimazione dei lavori.
In caso di criticità riscontrate sui lavori oppure in caso di mancato pagamento alla scadenza il Gestore ha la facoltà di allungare i tempi previsti di cui sopra.
A seguito dell’ultimazione delle opere richieste, il procedimento riprenderà dalla fase di sopralluogo tecnico di verifica di cui al punto 4.
- In caso di guasti o anomalie sul misuratore di portata di scarico o sull’impianto, cosa devo fare?
L’utente ha l’obbligo di avvisare tempestivamente il Gestore affinché possano essere adottati quanto prima i necessari interventi.
Le eventuali imposizioni di manutenzione/pulizia e riparazione da parte del Gestore, previa segnalazione all’Ufficio d’Ambito, precedentemente imposte tramite diffida dall’Ufficio d’Ambito (su segnalazione del Gestore), rimangono invariate.
Ultimo aggiornamento: 27 Agosto 2026
